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LA REMISSIONE DELLA QUERELA NEL DELITTO DI VIOLENZA DOMESTICA: SINTOMATICA DELL’AGGRAVAMENTO DELLA RELAZIONE MALTRATTANTE

Molto spesso si cade nell’errore di pensare che la remissione della querela, nel caso di violenza domestica, possa indurre il Giudice a ritenere non sussistente il delitto o ad escludere la reiterazione.
Al contrario, sono proprio le remissioni di querela e/o le ritrattazioni della persona offesa a creare nelle Autorità la convinzione dell’esposizione della vittima ad una prosecuzione o aggravamento della relazione maltrattante.
Questo perché nel momento in cui la persona offesa trova la forza per sporgere denuncia, alcun motivo vi sarebbe per rinunciare al procedimento penale. Ne consegue che, qualora la querela venga rimessa, è altamente probabile che ciò sia il frutto di intimidazione, minacce e ritorsioni da parte del reo.

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Preservare i figli nei contrasti dei genitori

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L'Avv. Attasi ospite a Unomattina per parlare della riforma Cartabia

L'Avv. Piera Attasi è stata ospite della puntata del 20 marzo 2024 del programma Unomattina, in diretta su Rai 1, per parlare delle novità introdotte dalla riforma Cartabia nel diritto di famiglia, specialmente per quanto riguarda gli accordi tra i coniugi. 



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L'Avv. Attasi su Rainews 24 per parlare di nullità ecclesiastica del matrimonio

Intervista all'Avv. Piera Attasi durante la puntata del 23.02.2024 del programma "Pomeriggio 24" sull'emittente Rainews 24.

L'avv. Attasi, in quanto avvocato rotale, ha risposto a domande sul processo di nullità del matrimonio canonico e sul suo impatto nella società attuale.



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L' Avv. Attasi ospite a Uno Mattina per parlare di separazione e divorzio

L'avvocato Attasi è stata ospite in data 06.11.2023 alla trasmissione Rai Uno Mattina per parlare dei procedimenti di separazione e di divorzio.

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L'Avv. Attasi relatrice al Rapporto semestrale sulle aste immobiliari in Italia

Rapporto semestrale presso il Senato del 23.02.2021 del Centro Studi SOGEEA con intervento dell'Avv. Attasi sulla sospensione causa covid delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa.

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Dal diritto immobiliare al diritto ecclesiastico, alle adozioni e difficili divorzi

Articolo del quotidiano La Repubblica dell'11.02.21 sullo Studio Legale Mauro & Attasi.

Cliccare sull'immagine per ingrandirla. 

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Diritto Immobiliare

Il diritto immobiliare si occupa di ogni aspetto relativo alla gestione giuridica degli immobili, dalla compravendita allo sfratto alle questioni di tipo urbanistico e catastale.

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Diritto Condominiale

Il diritto condominiale è quella branca del diritto privato che si occupa dei rapporti tra condomini e fra questi ultimi e  soggetti terzi.

Il condominio è un istituto centrale nel diritto privato italiano. Ciononostante, la sua natura giuridica è incerta.

In base a una tesi tradizionale,  sarebbe una comunione forzosa e perpetua, disciplinata in modo peculiare.
Secondo la tesi della proprietà plurima, sarebbe una forma di proprietà che si compone in capo a ciascun condomino del diritto di proprietà esclusivo sull’unità immobiliare e della proprietà comune di alcune porzioni dell’edificio.
In base ad una terza tesi, il condominio sarebbe qualificabile come ente di gestione


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Diritto Societario

Il diritto societario è la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto i vari aspetti della società, tra cui la costituzione, la governance, il controllo, lo scioglimento  la liquidazione, la responsabilità aziendale, i rapporti patrimoniali fra soci, le operazioni societarie straordinarie e la gestione della crisi di impresa.

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Adozioni

L’adozione è l’istituto giuridico con cui (gli adottanti) due coniugi sposati da almeno 3 anni – sono conteggiati anche gli anni di convivenza prematrimoniale more uxorio - assumono civilmente come figlio un soggetto (l’adottato) con cui non hanno legami di sangue e con il quale intercorre una differenza di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

L’adozione può essere nazionale o internazionale.

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Responsabilità medica

Responsabilità professionale del medico per i danni derivanti dalla propria illecita condotta (commissiva od omissiva) posta in essere in violazione di una norma.

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Diritto minorile

Tutela dei diritti dei minori, quali:
  1. diritto innato alla vita;
  2. diritto ad un nome;
  3. diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;
  4. diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo;
  5. diritto a formarsi una propria opinione; alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  6. diritto all'educazione;
  7. diritto al riposo, allo svago ed al gioco;
  8. diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso;
  9. diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale;
  10. diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti;
  11. diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto.

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Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, unioni civili)

Il diritto di famiglia è quella branca del diritto privato che riguarda i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone componenti una famiglia.

Nonostante la sua collocazione sistematica, al diritto di famiglia afferiscono anche questioni penalistiche: si pensi al tema della violenza domestica, della violenza di genere e dell'abuso dei mezzi correttivi nei confronti dei figli, nonché dei profili penalistici che possono derivare dal mancato rispetto dei provvedimenti le giudice in materia di separazioni o divorzi.

La separazione è un procedimento attraverso il quale, per motivi che rendono impossibile il proseguimento della  convivenza tra i coniugi, il vincolo matrimoniale viene attenuato e alleggerito di alcuni obblighi come la coabitazione e la fedeltà, in possibile previsione di un totale scioglimento attraverso il divorzio.
La separazione può essere consensuale quando i coniugi raggiungono un accordo sulle questioni relative al patrimonio e alla gestione dei figli. In tal caso, l'accordo viene omologato dal Pubblico Ministero con un apposito decreto.
La separazione giudiziale, invece, si ha nel caso in cui le parti non siano nelle condizioni di addivenire a un accordo. La natura di tale procedimento è quella di contenzioso civile dinanzi al Tribunale, che si pronuncerà con sentenza.

Il divorzio è il procedimento attraverso il quale il vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto e permangono in capo ai coniugi alcuni doveri relativi alla prole come quello di crescere e mantenere i figli. In capo al coniuge economicamente più forte viene disposto inoltre l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore dell'altro coniuge.
Anche il divorzio può essere ottenuto tramite un accordo. In tal caso è definito "divorzio congiunto". In alternativa, il divorzio giudiziale ha anch'esso natura di contenzioso dinanzi al Tribunale. 

L'unione civile è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, legate da un vincolo affettivo. Viene disposta mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 
Si tratta di un istituto introdotto dalla nota Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) al fine di colmare un vuoto di tutela nei confronti delle famiglie omosessuali. 

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Successioni

Il sistema della successione nell’ordinamento giuridico italiano è fondato sulla bipartizione tra successione inter vivos, ossia tra soggetti ancora in vita, e mortis causa, ossia tra un soggetto deceduto e soggetti in vita. A sua volta, la successione mortis causa trova una sua bipartizione tra successione testamentarie e intestata.


La successione testamentaria è disciplinata da un insieme di regole per lo più rinvenibili nel Codice Civile che dettano gli aspetti di contenuto e forma delle disposizioni testamentarie.

La successione intestata è ugualmente disciplinata dall'ordinamento civile seppur in assenza di un testamento. 

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Diritto ecclesiastico (contratti IOR)

L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR), comunemente conosciuto come "Banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della Santa Sede, creata nel 1942 da papa Pio XII e con sede nella Città del Vaticano.

L'amministrazione dello IOR è definita dal suo Statuto dal 1990.

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Diritto ecclesiastico (nullità matrimoniali)

La dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio è un riconoscimento legale tramite il quale un tribunale ecclesiastico riconosce la nullità del sacramento del matrimonio in virtù del diritto canonico cattolico


Nonostante nel linguaggio comune si parli di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico",  tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità". Infatti, la dottrina cattolica considera il matrimonio  uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione del matrimonio stesso.
Se invece viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.

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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale

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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.

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Studio Legale Mauro e Attasi

Viale America, 125
00144 Roma
tel. +39 06.5913779 - +39 06.54281338
fax +39 06.54210345
email: segreteria@studiolegalemauroattasi.it

Studio Legale Rotale Avv. Piera Attasi

E-mail: segreteria@studiolegalemauroattasi.it

La Consulenza Legale


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Per informazioni, potete chiamare i numeri 06 591 3779 - 06 542 103 45 o scrivere a: consulenze@studiolegalemauroattasi.it


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Avv. Vincenzo Mauro 
Laureato alla Università di Roma ‘’La Sapienza’’ nel 1992 esercita la professione in Roma dal 1997, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2010. 
Inizialmente collabora con lo studio dell’avv. Dante de Marco fino al 2003 dove approfondisce le tematiche relative al diritto commerciale, societario e delle cooperative, oltre il diritto del lavoro nei diversi aspetti precontenziosi e giudiziali; partecipa alla costituzione dello studio legale M&A nel 2013. 
Nel corso degli anni ha sviluppato specifiche conoscenze nell’ambito del diritto della proprietà, del diritto immobiliare, delle locazioni e del condominio, nonché nel diritto delle successioni e delle divisioni, maturando esperienze significative sia nell’ambito del contenzioso giudiziale che nell’ambito della conciliazione e mediazione nella fase stragiudiziale. 
Ha maturato significative esperienze nella consulenza in gestioni patrimoniali ed immobiliari, dalla costituzione, alla amministrazione e fino alla divisione. Gestisce con estrema cura le esigenze e gli interessi del cliente per il raggiungimento di soluzioni conciliative al fine di evitare lunghi contenziosi giudiziari e limitare i relativi oneri economici e costi.

Contatta l'Avv. Vincenzo Mauro: v.mauro@studiolegalemauroattasi.it

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Avv. Piera Attasi

Avvocato
Civile e Rotale
presso l'Apostolico Tribunale
della Rota Romana e Avvocato 
SCV dello Stato della Città del Vaticano

Esercita la professione forense dal 2000 e nel 2010 partecipa alla fondazione dello studio M&A, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2014. Ha acquisito con passione e abnegazione una comprovata e qualificata competenza in materia di diritto di famiglia e diritto minorile. Ha sviluppato ulteriori e specifiche competenze ed esperienze nella gestione dei patrimoni familiari, nel diritto immobiliare, internazionale in particolare in Egitto, Svizzera e America. 
Nel 2013 amplia le sue qualifiche e si licenzia in Diritto Canonico, divenendo anche Avvocato Ecclesiastico e Consulente nelle procedure di nullità del matrimonio canonico. 
Diviene Avvocato Rotale presso la Rota Romana e Avvocato SCV dello Stato della Città del Vaticano. 

Contatta l'Avv. Piera Attasi: p.attasi@studiolegalemauroattasi.it

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News


Questo è il nostro giornale di bordo, dove mettiamo a disposizione una collezione di articoli, pensieri, idee ed altre informazioni da consultare, per approfondire gli argomenti delle materie di cui ci occupiamo.

23/04/25

Testamento: legittima anche la volontà espressa a monosillabi o gesti, se intellegibile e consapevole

Una recente ordinanza della Cassazione ribadisce la validità della manifestazione testamentaria non verbale quando dettata da condizioni fisiche invalidanti, purché chiara e cosciente.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9534 dell’11 aprile 2025, ha chiarito che un testamento è valido anche se la volontà del testatore è stata espressa attraverso monosillabi o movimenti del capo. Questa forma di manifestazione, seppur atipica, è ritenuta legittima qualora sia l’unica modalità possibile per via delle condizioni fisiche del disponente, purché la volontà risulti comprensibile, libera da vizi e pienamente consapevole. 

Nel caso in esame, il giudice ha verificato l'autenticità dell’intenzione testamentaria, rilevando che il deficit motorio non comprometteva la lucidità mentale del testatore. 
Viene così confermato che non è necessaria una forma verbale o scritta classica, se la comunicazione è comunque chiara e intellegibile. 
Il principio tutela la sostanza della volontà rispetto alla forma, nel rispetto delle condizioni soggettive del disponente.

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21/03/25

Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, Ord. 3 gennaio 2024, N.85

Giudizio di Delibazione 

Il ricordo ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. 

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13/02/25

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29/11/24

CYBER DATING VIOLENCE: QUANDO LA VIOLENZA VEDE PROTAGONISTI I SOCIAL MEDIA

Nel mondo di oggi i social stanno assumendo un ruolo sempre più preponderante nella vita di ognuno, in particolar modo dei giovani. Queste piattaforme diventano per i ragazzi delle vere e proprie “piazze”, ove si crea un’altra realtà, la c.d. realtà virtuale. 
Come dice un noto filosofo – Luciano Floridi – oggi i ragazzi vivono “onlife”, con la conseguenza che diventa sempre più difficile per gli stessi distinguere ciò che accade nel mondo reale rispetto a quello che si consuma sui social. 
Proprio su questo scenario nasce un nuovo tipo di violenza, quella c.d. relazionale. Questo tipo di violenza non è ne fisica, nè verbale, ma si può dire che miri a distruggere agli occhi degli altri la reputazione della vittima, isolandola dai propri affetti, e rendendola così sempre più dipendente dal suo persecutore. 
Sul punto è doveroso evidenziare come la reputazione sia un diritto di suprema importanza. Essa, intesa quale fama di cui si gode tra i consociati, trova la propria tutela nell’art. 2 della Costituzione, il quale tutela i diritti inviolabili di ciascun individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Tale articolo si può dire essere un vero e proprio trasformatore permanente, in quanto permette di comprendere, sulla base di un determinato contesto storico-sociale, quali siano i diritti meritevoli di tutela. 
Ad oggi dubbi non ve ne sono, la reputazione è un vero e proprio diritto che necessita di essere tutelato sia nella vita di tutti giorni, che in quella c.d. realtà virtuale che sono i social media, teatro di innumerevoli quanto spregiudicate violenze relazionali.

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21/10/24

LA CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il 5 settembre 2024 a Vilnius, Lituania, è stata firmata la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Il Trattato rappresenta il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA e ha lo scopo di bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico democratico.

Il processo di elaborazione della Convenzione ha avuto inizio nel 2019, quando il Comitato ad hoc sull’Intelligenza Artificiale è stato incaricato di esaminare la fattibilità di uno strumento internazionale in grado di regolamentare l’intelligenza artificiale. Successivamente, il Comitato sull’Intelligenza Artificiale, costituito nel 2022, ha portato avanti la redazione del testo della convenzione, con la partecipazione attiva dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e di osservatori come Stati Uniti, Canada, Giappone e Unione Europea. La Convenzione è stata formalmente adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 maggio 2024, e successivamente aperta alla firma durante la Conferenza dei ministri della giustizia a Vilnius. Il principale scopo della Convenzione è garantire che lo sviluppo, l’uso e la dismissione dei sistemi di IA siano compatibili con i principi democratici e i diritti umani fondamentali. I sistemi di IA vengono definiti machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations or decisions that may influence physical or virtual environments e impone obblighi agli Stati firmatari di regolamentare l’intero ciclo di vita dei sistemi dalla progettazione all’implementazione, dall’utilizzo fino alla dismissione. 

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30/08/24

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio approvato dal Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa ha adottato il 30 maggio 2024 un pacchetto di nuove norme per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Esso comprende: 1) la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 2) i meccanismi che gli stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE) n. 2015/849; 3) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE lo scorso 19 giugno 2024; il Regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire alcune parti della Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne altre parti.

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01/08/24

DIRETTIVA (UE) 2024/1385 SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA

In data 13 giugno 2024 è entrata in vigore la Direttiva UE 14 maggio 2024, n. 2024/1385/UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24 maggio 2024, Serie L, alla quale gli Stati membri sono tenuti ad allinearsi entro il 14 giugno 2027. La direttiva cerca di fornire un quadro giuridico generale volto a prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. La direttiva fornisce delle definizioni delle nozioni di “violenza contro le donne” e di “violenza domestica” e individua una serie di atteggiamenti dei quali chiede agli Stati membri la punizione come reati: mutilazioni genitali femminili (art. 3); matrimonio forzato (art. 4); condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 5); stalking online (art. 6); molestie online (art. 7); istigazione alla violenza o all'odio online (art. 8). Ulteriori misure concernono la protezione delle vittime e l’accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione dei reati, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri.

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17/01/23

RIFORMA CARTABIA: RITO UNICO PER SEPARAZIONI E DIVORZI E SENTENZA SULLO STATUS

Con l’espressione udienza presidenziale ci si riferisce all’udienza di comparazione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nella quale vengono assunti i provvedimenti temporanei necessari per la tutela dei coniugi e dei figli.

Con la nuova legge di bilancio, che accelera sul debutto della riforma del processo civile, i coniugi saranno “ obbligati “ a dedurre prima dell’udienza, tutti gli elementi del loro contrasto, prevedendo il nuovo sistema, l’eliminazione dell’udienza presidenziale.

Questa decisione, oltre a suscitare diverse perplessità, soprattutto per le misure concernenti le procedure minorili, pone spontanea la domanda riguardo l’emissione della sentenza parziale di separazione.

Durante la causa infatti è – comunque – possibile chiedere, ed ottenere, subito nell’udienza presidenziale una “sentenza parziale” di divorzio sullo status, che consente di ottenere lo “stato civile libero”, e quindi di poter risposarsi, convolando immediatamente a nuove nozze.

Il riferimento normativo per quanto riguarda la sentenza parziale di divorzio è rappresentato dall’art. 709 bis c.p.c. che afferma “ all’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e del quarto al decimo. Si applicà altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.

La Corte di Cassazione con il provvedimento  n. 6145/2018 della  VI Sezione Civile  ha precisato che la sentenza parziale di separazione, nonostante la causa prosegua poi per l’addebito o per altre statuizioni, è giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di uno dei coniugi nei confronti dell’altro che rende intollerabile la convivenza. La pronuncia immediata sullo status consente, secondo la Corte,  di evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui diritti di una delle parti.

A detta di ciò Con la nuova legge di bilancio, l’eliminazione dell’udienza presidenziale, inciderà sull’emissione e il rilascio della sentenza parziale di separazione?

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13/01/23

Ammissione di nuove prove nel processo penale: il saggio grafico

In tema di poteri istruttori del giudice, l'art. 507 rappresenta una norma di cruciale importanza, in quanto attribuisce allo stesso la facoltà di disporre, anche d'ufficio e solo una volta terminata l'acquisizione delle prove, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, se risulta assolutamente necessario.

Attraverso l'attribuzione di tali poteri istruttori è stata introdotta una deroga al principio dispositivo sancito dall' art. 190 c.p.p, in virtù del quale il diritto alla prova è prerogativa delle parti; deroga che si è resa necessaria al fine di fronteggiare eventuali situazioni di incompletezza istruttoria, consentendo, così, al giudice di giungere ad una completa rappresentazione del fatto. Tale potere di iniziativa probatoria si giustifica quindi alla luce di un’incertezza relativa ad una istruzione dibattimentale incompleta, che necessita di ulteriori acquisizioni, al fine di consentire all'organo giudicante di giungere all'emissione della sentenza in una situazione di completezza probatoria.

Affinché il giudice possa ammettere d'ufficio nuove prove sono necessarie alcune precise condizioni:

-       Innanzitutto, occorre che sia terminata l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, nonché la lettura degli atti consentiti;

-         In secondo luogo, il ricorso all'art. 507 può aversi solo se l'assunzione della nuova prova risulti "assolutamente necessaria". Tale assoluta necessità sussiste quando il mezzo di prova risulta dagli atti del giudizio e la sua assunzione appare decisiva.

-         Infine, deve sussistere il carattere di novità del mezzo di prova richiesto.

Con particolare attenzione al saggio grafico, questo si configura come uno strumento di indagine fondamentale per il lavoro peritale. Il giudice può disporre l’acquisizione del saggio grafico che deve essere rilasciato dalla persona la cui firma o scrittura è oggetto di verifica, oppure può essere richiesto dal perito nominato che potrà procedere in tal senso, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal giudice. L’acquisizione di quest’ultimo avviene, più specificatamente, ex art. 75 disp.att.c.p.p. che riconosce al giudice, nei procedimenti per falsità in atti,  di disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione, facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.

Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei difensori. (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 marzo 2013, n. 16400).

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10/01/23

Legge di Bilancio 2023

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. 
  • Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023. Incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.
  • Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacoloIncrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
  • Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibileIn via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
  • Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale)Estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.
  • Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione Donna"Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.
  • Incremento dei trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell'amiantoDal primo gennaio 2023, è elevata dal 15 al 17% della rendita in godimento la prestazione aggiuntiva a carico dell'INAIL e da 10.000 a 15.000 euro la prestazione di importo fisso i favore dei malati di mesotelioma.
  • Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di CittadinanzaPrevisto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
  • Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anniAnaloga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.
  • Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragiliFino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
  • Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionisticiRivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell'85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
  • Nuove linee di indirizzo per la gestione degli enti previdenzialiEntro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell'INPGI. Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all'approvazione ministeriale.
  • Riforma del Reddito di CittadinanzaNelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'anno 2024.
  • Istituzione del Fondo per la sperimentazione del Reddito Alimentare, del Fondo per le periferie inclusive e del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismoNello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, pertanto, il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Fondo per le periferie inclusive". I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  • Presentazione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ISEEdecorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
  • Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al redditoStanziate ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: - del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023; - di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio; - delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center; - dell'integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; - per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
  • Una tantum per i pubblici dipendentiNel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
  • Riconoscimento dell'indennità di amministrazione per il personale di INL e ANPALAl fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Nuove risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e il Fondo per la crescita sostenibileNuove importanti risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Versati 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il Piano nazionale di azione contro tratta e sfruttamento. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.
  • Novità nella disciplina delle prestazioni occasionaliAnzitutto, è prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
  • Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a caricoDal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
  • Congedo parentalePrevisto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
  • Previsione del "buono portuale"Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione. 

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30/04/25

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18/04/25

Divorzio parallelo alla separazione: sì alla revoca dell’assegno di mantenimento in via provvisoria e urgente se mancano i presupposti per l’assegno divorzile

Corte di Appello di Firenze, Sez. I, Ord., 17.04.2025

Il giudice del divorzio, nel momento in cui assume i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle Parti, ben può compiere un giudizio prognostico – salva l’istruttoria del merito – sui presupposti (per an e quantum) dell’assegno divorzile ed eventualmente sulla decorrenza della pronuncia sul punto che può essere indicata secondo regola generale al momento della domanda oppure fissata al successivo momento della pronuncia dell’ordinanza medesima, così incidendo, nella sostanza, sulle sorti dell’assegno separativo di mantenimento”.

 

La Corte d’Appello di Firenze ha avuto modo di affrontare un’interessante questione procedurale in materia di rapporti tra giudizio di separazione e di divorzio.

Nel caso di specie, separazione e divorzio erano entrambi pendenti in fase istruttoria. La prima secondo il rito pre-Cartabia, il secondo in base all’attuale rito della famiglia.

Nel giudizio di scioglimento del matrimonio, con provvedimento provvisorio e urgente ex art. 473 bis 22 cpc, il giudice revocava l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della moglie, sulla base però dei criteri per il riconoscimento dell’assegno divorzile.

Infatti, il Tribunale riteneva – tra le altre cose - che la parte non avesse allegato, se non in via del tutto generica, di avere concretamente sacrificato proprie aspettative professionali ovvero rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali.          
Inoltre, per il giudice risultavano essere già maturati i presupposti per la pronuncia di divorzio, oltre al fatto che nel giudizio di separazione era stata dispiegata domanda di revoca dell’assegno di mantenimento.

La donna presentava reclamo ex art. 473 bis 24 cpc alla Corte d’Appello di Firenze, lamentando in primo luogo che, in assenza di una pronuncia sullo status di scioglimento, “appariva erroneo che il Tribunale, anziché valutare i presupposti per la permanenza o meno del contributo al mantenimento, avesse invece orientato la propria attenzione sui presupposti dell’assegno divorzile, che sono evidentemente diversi, come diversa è la natura dei due assegni.           

In secondo luogo, la signora denunciava diversi errori nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione delle prove documentali disponibili nella fase sommaria del divorzio.

La Corte d’Appello, nel rigettare la domanda, ha prima di tutto ricordato che – ugualmente alla abrogata impugnazione ex art. 708 c. 4 cpc – il reclamo avverso i provvedimenti provvisori e urgenti non può riguardare fatti o documenti successivi o non sottoposti al giudice di primo grado e potrà essere promosso solo in casi estremi di palese incongruità o erronea motivazione del provvedimento, per consentire alle parti di opportunamente modulare la propria condotta nel tempo immediato e nell’attesa di ulteriori opportuni provvedimenti istruttori.

Nel merito, il Corte ritiene infondata l’eccezione processuale.    
Riportandosi alla giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n 1889/2025., n. 3852/2021) il Collegio ritiene che, in caso di separazione e divorzio paralleli, il giudice del divorzio possa già in fase sommaria ex art. 473 bis 22 cpc modificare i provvedimenti separativi sulla base di un giudizio prognostico riguardo la debenza del diverso assegno di divorzio.        
Ciò non comporta una sovrapposizione di competenze, dal momento che permarrà intatta al giudice della separazione la valutazione finale circa i ratei (e gli eventuali arretrati) di assegno separativo di mantenimento, sulla base dei presupposti che gli sono propri, fino alla indicata decorrenza della pronuncia sull’assegno divorzile.

Chiarito quindi che del tutto legittimamente il Tribunale ha applicato i criteri per l’assegno divorzile, la Corte non ravvisa alcun errore macroscopico nella ricostruzione dei fatti o nella valutazione del materiale probatorio, considerato peraltro che per entrambi i giudizi deve ancora tenersi l’istruttoria.


Corte di Appello di Firenze, Sez. I, ord. 17.04.2025 (provvedimento completo) 

 

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18/04/25

La famiglia che cambia e il diritto che unisce

Il diritto di famiglia come strumento di connessione, tutela e accompagnamento nella trasformazione dei legami familiari

La famiglia contemporanea non è più un modello unico, definito e immutabile, ma un insieme fluido di relazioni, identità e percorsi affettivi in costante trasformazione. Negli ultimi cinquant’anni abbiamo assistito alla crisi della famiglia patriarcale e mononucleare, alla crescita delle famiglie ricomposte, unipersonali, omogenitoriali, e di convivenze affettive che non rientrano nei modelli tradizionali.

In questo scenario, il diritto di famiglia non ha perso di senso, anzi: si è rafforzato nel suo ruolo di strumento di tutela e riconoscimento. La grande riforma del 1975 ha segnato un passaggio decisivo da un’impostazione autoritaria, incentrata sulla figura del marito come capo, a una visione paritaria, in cui i coniugi sono soggetti autonomi, uguali e responsabili.

Il diritto non impone più dall’alto un modello precostituito, ma si fa carico di proteggere le relazioni, accompagnare i cambiamenti e garantire diritti e doveri equilibrati. Obblighi come la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione e la coabitazione non sono più meri doveri formali, ma espressione concreta del patto d’amore e del progetto condiviso.

Allo stesso modo, il rapporto con i figli è stato profondamente ripensato, riconoscendo il diritto di ogni bambino a essere educato, amato e ascoltato, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. La famiglia, pur nella sua molteplicità, resta un nucleo fondamentale per la coesione sociale, la solidarietà e la crescita delle persone.

In un’epoca segnata dalla frammentazione e dall’individualismo, il diritto di famiglia si conferma come un ponte tra individuo e comunità, tra libertà personale e responsabilità collettiva. Non più gabbia, ma struttura che accoglie, orienta e valorizza i legami. Perché, come scriveva Dworkin, il diritto è anche un atto di fratellanza, un modo per vivere insieme le nostre differenze.

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15/04/25

Coniugi narcisisti: niente delibazione dopo tre anni di matrimonio se la nullità ecclesiastica è solo per fragilità caratteriali

Con la Sentenza n. 2352 pubblicata il 13.04.2025, la Corte di Appello di Roma ribadisce il principio che la sentenza di nullità ecclesiastica del matrimonio durato più di 3 anni può essere riconosciuta nell’ordinamento civile italiano solo in caso di esatta corrispondenza a uno dei motivi di invalidità matrimoniale previsti dall’ordinamento civile.

Non basta che il Tribunale Ecclesiastico abbia annullato il matrimonio ex can 1095 nn 2 e 3 CIC a causa del grave assetto personologico delle parti (narcisista l’uno e dipendente con tratti narcisisti l’altra) per integrare anche il vizio civilistico della incapacità di intendere e di volere ex art. 120 cc.

Per tale causa di invalidità, infatti, sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, sono tuttavia necessarie condizioni psichiche grandemente menomate o scemate, al punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà cosciente.     

La Corte capitolina ripercorre la giurisprudenza di legittimità sull’art. 120 cc, stilando un vero e proprio catalogo:              

 demenza senile, il deterioramento cognitivo e una sindrome involutiva", una "patologia psicotica con marcata disabilità neurologica e relazionale necessitante un trattamento farmacologico e psicoterapeutico da parte di uno staff specializzato" (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1070), la "sindrome ansioso-depressiva", ma soltanto se sia di "tale gravità da far venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e da seriamente inibire la sua capacità di valutazione dell'atto" (Cass. 28 ottobre 2014, n. 22836, in tema di dimissioni), "un grave deterioramento mentale con frequenti episodi di disorientamento temporo-spaziale, amnesie... tanto da dover essere coadiuvato dal figlio per eseguire le varie manovre semeiologiche in quanto non comprendeva il significato di ciò che gli veniva detto" (Cass. 3 gennaio 2014, n. 59, sulla donazione), la "demenza arteriosclerotica ingravescente" (Cass. 9 agosto 2011, n. 17130, nonché Cass. 2 dicembre 2022, n. 35466), la "oligofrenia di grado medio-lieve, insorto fin da bambina, con chiaro deficit delle capacità critiche e di giudizio" (Cass. 13 ottobre 2022, n. 29962), l'essere il soggetto "afasico, incapace di provvedere ad atti elementari, inclusa le incombenze della vita domestica e quotidiana e la gestione del denaro, nonché mancante di orientamento spazio-temporale" (Cass. 17 giugno 2021, n. 17381, nella vendita), il "disturbo delirante paranoideo in fase di scompenso" della lavoratrice al momento delle dimissioni (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4232), lo "stato soporoso e marasmatico" (Cass. 12 giugno 2020, n. 11272, in tema di procura ad operare sul conto corrente>] (così in motivazione Cass ord. n. 28307/2023)”.

Nel caso di specie, al contrario, la Corte ravvisa solo delle insicurezze associate a vulnerabilità emotiva dei soggetti in questione, ossia quelle "fragilità" che potevano consentire agli interessati di rappresentarsi cognitivamente gli effetti dell’atto, pur sperimentando una mera minorata condizione di autodeterminazione che non è ancora un'incapacità d'intendere e volere.

Infatti, seppur il perito ecclesiastico ha definito grave l’incidenza dello stato psicologico sugli aspetti relazionali ed affettivi, nel valutarne l’incidenza sulla capacità di autodeterminarsi si è invece limitato a sostenere che le parti “non erano sufficientemente libere” per prestare il proprio consenso; e infatti il Tribunale Interdiocesano ha concluso per la nullità per “mancanza di amore autentico” e “incapacità di mettersi in discussione”.

La Corte D’Appello chiarisce inoltre che la delibazione su istanza di una sola parte va introdotta con citazione secondo il rito di primo grado post-riforma Cartabia, mentre segue il rito camerale con ricorso solo in caso di domanda congiunta delle parti.         
Ancora, ricorda che non è possibile richiedere una CTU nel giudizio di delibazione e che la sospensione ex art. 295 cpc non opera in caso di parallela pendenza di un giudizio di divorzio.

Corte Appello Roma, sez. famiglia, 13.04.2025, n. 2352 (download provvedimento)

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14/04/25

Tutela delle minori tra comunità e rientro in famiglia: la scelta del Tribunale di Matera

Accolta la proposta del Curatore Speciale: permanenza temporanea in struttura e progressivo ritorno alla vita familiare, con responsabilità genitoriale limitata e vigilanza dei Servizi Sociali

In una recente decisione del Tribunale di Matera, datata 14 gennaio 2025, è stata confermata la necessità di garantire la tutela di due minori coinvolte in un grave contesto di conflittualità familiare, segnato da inadeguatezza educativa e da ripetute triangolazioni emotive operate dai genitori. Il giudice ha disposto la prosecuzione dell’affidamento delle ragazze ai Servizi Sociali, con permanenza in regime residenziale presso la comunità che già le ospita, ma con l’obiettivo esplicito di una permanenza solo temporanea.

La stanchezza manifestata dalle minori verso l’istituzionalizzazione ha spinto il Tribunale a indicare come termine il completamento dell’anno scolastico, aprendo così a un percorso di reinserimento graduale nel contesto familiare. L’obiettivo è accompagnare le giovani verso una maggiore stabilità emotiva e maturazione personale, mantenendo nel frattempo un sostegno educativo strutturato.

Disattese alcune conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio, è stata confermata la linea del Curatore Speciale, la cui nomina è stata prorogata fino alla cessazione della permanenza in comunità. In seguito, è previsto un regime semiresidenziale, con collocamento paritario presso entrambi i genitori, i quali, a causa delle condotte scorrette precedenti, sono stati ammoniti ai sensi dell’art. 473-bis.39 c.p.c.

I genitori dovranno garantire direttamente il mantenimento delle figlie nei periodi di loro competenza, senza assegnazione della casa coniugale. Il Servizio Sociale continuerà a monitorare la situazione, favorendo un ritorno graduale e consapevole alla vita familiare.

 

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09/04/25

RECUPERO SPESE STRAORDINARIE: IL PARERE DEL PROCURATORE GENERALE

In materia di recupero delle spese straordinarie sostenute per i figli, i genitori non sono obbligati a ottenere un nuovo accertamento giudiziale per la loro esistenza e quantificazione, purché tali spese siano preventivabili e anticipate da uno dei genitori nell'interesse dei figli.

In questi casi, è possibile procedere direttamente con l'atto di precetto, allegando il titolo originario, la documentazione di spesa e, se necessario, la prova del consenso dell’altro genitore, quando previsto dal titolo stesso.

Tuttavia, per le spese imprevedibili e imponderabili, non è possibile richiedere il rimborso sulla base del titolo originario. Per tali spese, è indispensabile avviare un nuovo procedimento legale, con la formazione di un autonomo titolo esecutivo. Questo principio sottolinea la distinzione tra spese straordinarie preventivabili e quelle che, invece, richiedono una valutazione giudiziale separata.

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02/04/25

Affidamento SuperEsclusivo alla Madre - Protezione del Minore in Caso di Violenza Domestica

La Corte di Cassazione ha confermato l'affidamento superesclusivo dei figli alla madre, dopo aver accertato comportamenti violenti e aggressivi del padre, che avevano costretto i minori ad assistere a episodi di violenza. In questo contesto, il giudice ha tutelato il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano, come stabilito dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia e vincolante per gli Stati membri dell'UE.

La Convenzione obbliga gli Stati a garantire che la violenza domestica e i suoi effetti sui figli siano presi in considerazione nei procedimenti di affidamento, evitando che il contatto con un genitore violento comprometta la sicurezza e il benessere del minore.

Nel caso specifico, nonostante l'archiviazione della denuncia penale, i fatti accertati in sede civile, come danneggiamenti e aggressioni, sono stati sufficienti per giustificare l'affidamento esclusivo alla madre, che ha svolto un ruolo accudente, mentre il padre ha mostrato comportamenti inadeguati, come l'ostacolo alla relazione tra i figli e la madre e atteggiamenti denigratori verso quest'ultima.

La Corte ha sottolineato che la decisione in materia di affidamento deve sempre tenere conto dell'interesse superiore del minore, evitando che la conflittualità tra i genitori comprometta il suo sviluppo equilibrato e sereno. In tal senso, il giudice ha escluso il padre dalla custodia, ritenendo che non fosse in grado di garantire un ambiente emotivamente stabile per i figli.

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01/04/25

Cumulo di separazione e divorzio: rimessa al Collegio l'intera causa senza celebrare la prima udienza di scioglimento


Con provvedimento del 17.03.2025, la prima sezione del Tribunale di Roma ha gestito il cumulo delle
domande di separazione e divorzio nello stesso processo con una decisione all’insegna della speditezza.

Infatti, una volta pronunciata la sentenza parziale sullo status di separazione, l’originaria udienza di rimessione al Collegio della domanda separativa era stata fissata al 25.09.2024 per poi essere differita al 26.03.2025 per assenza del giudice titolare.

Il nuovo giudice, confermate le decisioni già assunte sulle istanze istruttorie, ha revocato l’udienza del 26.03.2025 e fissato un’unica udienza di rimessione integrale della causa al Collegio al 15.07.2025, concedendo i termini per le memorie conclusionali ex art. 473 bis 28 cpc.

Nel prendere tale decisione, il giudice ha osservato che a mente dell’art. 473 bis 49 cpc, in caso di cumulo di separazione e divorzio, attesa l’unicità del procedimento, una volta emessa la pronuncia separativa sullo status e decorso il termine di legge, sono procedibili la domanda di divorzio e le domande connesse.

Dunque il Tribunale di Roma risolve in favore della speditezza e dell’economia processuale il problema della gestione del cumulo di domande di separazione e divorzio, possibilità introdotta dalla riforma Cartabia ma scarsamente disciplinata dal codice di procedura, con conseguenti dubbi sulla scansione delle fasi processuali.

Infatti, in questo caso il giudice ha riunito la trattazione del merito di separazione e scioglimento del matrimonio, seppur ancora non vi fosse stata l’udienza di comparizione per la domanda di divorzio (né la sentenza parziale di scioglimento) e, dunque, le due domande si trovassero in realtà in due fasi processuali diverse.

Download provvedimento 

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28/03/25

Nuove Regole per i passaporti e documenti d’identità validi per l’espatrio

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27/03/25

Affidamento esclusivo e violenza assistita: la tutela del minore come priorità

La Cassazione conferma l'affidamento esclusivo al genitore vittima di violenza domestica a protezione del benessere dei figli

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28/04/25

Come si elegge un nuovo Papa. Regole, segreti e tradizione del Conclave

Dopo la morte di Papa Francesco, si avvia il processo di elezione del suo successore, seguendo norme antiche e rigide procedure stabilite dalla Chiesa.

Con la scomparsa di Papa Francesco, è iniziata la fase di transizione in attesa del prossimo pontefice. L’elezione è regolata dalla costituzione apostolica Universi dominici gregis, voluta da Giovanni Paolo II e aggiornata da Benedetto XVI. Solo i cardinali sotto gli 80 anni hanno diritto di voto: attualmente sono 135. Il Conclave, che si tiene nella Cappella Sistina, è un processo rigorosamente riservato.

Per essere eletto, un candidato deve ottenere almeno due terzi dei voti.

Le votazioni possono proseguire per giorni, alternate a momenti di preghiera. Il segnale dell’elezione è il fumo bianco dal comignolo. Dopo l’accettazione, il nuovo Papa si presenta al mondo con la formula “Habemus Papam”.

 

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05/02/25

INAUGURAZIONE DEL 96° ANNO GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA

Discorso del Santo Padre Francesco in Sala Clementina tenutosi venerdì 31 gennaio 2025


L'invito del Papa: Aiutate a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali!

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana, Papa Francesco ha riflettuto sul decimo anniversario dei Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus, che hanno riformato il processo di nullità matrimoniale. 
Il Pontefice ha sottolineato l’importanza della riforma, che mira a rendere i processi più accessibili e rapidi, con un focus sulla salus animarum e sulla gratuità delle procedure. 
Ha ribadito il ruolo centrale del vescovo diocesano, la necessità di una formazione adeguata degli operatori e il valore del discernimento caritatevole. 
Infine, ha invocato grazia e luce per accompagnare i fedeli nel loro cammino verso la verità e la comunione con Cristo, Giudice misericordioso.

Cari Prelati Uditori!

L’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana mi offre l’opportunità di rinnovare l’espressione del mio apprezzamento e della mia gratitudine per il vostro lavoro. 

Saluto cordialmente Mons. Decano e tutti voi che prestate il vostro servizio in questo Tribunale.

Ricorre quest’anno il decimo anniversario dei due Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus, con i quali ho riformato il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio. 

Mi sembra opportuno cogliere questa tradizionale occasione di incontro con voi per richiamare lo spirito che ha permeato tale riforma, da voi applicata con competenza e solerzia a favore di tutti i fedeli.

La necessità di modificare le norme relative al processo di nullità era stata manifestata dai Padri sinodali riuniti nell’Assemblea straordinaria del 2014, formulando la richiesta di rendere i processi più accessibili e agili (cfr Relatio Synodi 2014, 48). 

I Padri sinodali esprimevano in tal modo l’impellenza di portare a termine la conversione pastorale delle strutture, già auspicata nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (cfr n. 27).

Era quanto mai opportuno che quella conversione toccasse pure l’amministrazione della giustizia, perché essa rispondesse nel modo migliore a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale (cfr Discorso al Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015).

Ho voluto che al centro della riforma ci fosse il vescovo diocesano. A lui infatti spetta la responsabilità di amministrare la giustizia nella Diocesi, sia come garante della vicinanza dei tribunali e della vigilanza su di essi, sia come giudice che deve decidere personaliter nei casi in cui la nullità risulta manifesta, ossia mediante il processus brevior quale espressione della sollecitudine per la salus animarum.

Pertanto ho sollecitato l’inserimento dell’attività dei tribunali nella pastorale diocesana, incaricando i vescovi di assicurare che i fedeli siano a conoscenza dell’esistenza del processo come possibile rimedio alla situazione di bisogno in cui si trovano. Rattrista a volte venire a sapere che i fedeli ignorano l’esistenza di questa via. Inoltre, è importante «che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa […] manifesti l’amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati» (Proemio, VI).

In particolare, la sollecitudine del vescovo si attua nel garantire per legge la costituzione nella propria diocesi del tribunale, dotato di persone – chierici e laici – ben formate, adatte a questa funzione; e assicurandosi che svolgano il loro lavoro con giustizia e diligenza. L’investimento nella formazione di tali operatori – formazione scientifica, umana e spirituale – va sempre a beneficio dei fedeli, che hanno diritto a un’attenta considerazione delle loro istanze, anche quando dovessero ricevere un riscontro negativo.

Ha guidato la riforma – e deve guidare la sua applicazione – la preoccupazione della salvezza delle anime (cfr Mitis Iudex, Proemio). Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo alla verità della loro condizione personale e, di conseguenza, riguardo alla possibilità di una piena partecipazione alla vita sacramentale. Per tanti che hanno «vissuto un’esperienza matrimoniale infelice, la verifica della validità o meno del matrimonio rappresenta un’importante possibilità; e queste persone vanno aiutate a percorrere il più agevolmente possibile questa strada» (Discorso ai partecipanti al Corso promosso dalla Rota Romana, 12 marzo 2016).

Le norme che stabiliscono le procedure devono garantire alcuni diritti e principi fondamentali, precipuamente il diritto di difesa e la presunzione di validità del matrimonio. Lo scopo del processo non è quello «di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità» (Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006).

Mi viene in mente quanto disse San Paolo VI, dopo aver portato a termine la riforma operata col Motu Proprio Causas matrimoniales. Egli osservava «come nelle semplificazioni […] introdotte nella trattazione delle cause matrimoniali si voglia rendere tale esercizio più agevole, e perciò più pastorale, senza che ciò abbia da recare pregiudizio ai criteri di verità e di giustizia, ai quali un processo deve onestamente attenersi, nella fiducia che la responsabilità e la sapienza dei Pastori vi siano religiosamente e più direttamente impegnate» (Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1975).

Anche la recente riforma ha voluto favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (Mitis Iudex, Proemio). Infatti, per evitare che, a causa di procedure troppo complesse, si verifichi il detto “summum ius summa iniuria” (Cicerone, De Officiis I,10,33), ho soppresso la necessità della doppia sentenza conforme e ho incoraggiato a decidere più velocemente le cause in cui la nullità risulti manifesta, mirando al bene dei fedeli e desiderando portare pace alle loro coscienze. È evidente – ma ci tengo a ribadirlo in questa sede – che la riforma interpella in modo forte la vostra prudenza nell’applicare le norme. E questo «richiede due grandi virtù: la prudenza e la giustizia, che devono essere informate dalla carità. C’è un’intima connessione tra prudenza e giustizia, poiché l’esercizio della prudentia iuris mira alla conoscenza di ciò che è giusto nel caso concreto» (Discorso alla Rota Romana, 25 gennaio 2024).

Ogni protagonista del processo si avvicina alla realtà coniugale e familiare con venerazione, perché la famiglia è riflesso vivente della comunione d’amore che è Dio Trinità (cfr Amoris laetitia, 11). 

Inoltre, i coniugi uniti nel matrimonio hanno ricevuto il dono dell’indissolubilità, che non è una meta da raggiungere con il loro sforzo, né tantomeno un limite alla loro libertà, ma una promessa di Dio, la cui fedeltà rende possibile quella degli esseri umani. Il vostro lavoro di discernimento sull’esistenza o meno di un valido matrimonio è un servizio alla salus animarum, in quanto permette ai fedeli di conoscere e accettare la verità della propria realtà personale. Infatti, «ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell’indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo» (S. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2002).

Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità, ma prima ancora di grande bellezza: aiutare a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali. Il contesto giubilare in cui ci troviamo riempie di speranza il vostro lavoro, della speranza che non delude (cfr Rm 5,5). 

Invoco su tutti voi, peregrinantes in spem, la grazia di una gioiosa conversione e la luce per accompagnare i fedeli verso Cristo, che è il Giudice mite e misericordioso. Vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!

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10/12/24

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SUL FUTURO DELLA TEOLOGIA ORGANIZZATO DAL DICASTERO PER LA CULTURA E L’EDUCAZIONE

Care sorelle e cari fratelli, buongiorno!

Sono contento di vedervi e di sapere che un numero così grande di docenti, ricercatori e decani, provenienti da ogni parte del mondo, si sono radunati per riflettere su come ereditare il grande patrimonio teologico delle generazioni passate e per immaginarne il futuro. Ringrazio il Dicastero per la Cultura e l’Educazione per questa iniziativa. E grazie di cuore a voi, care teologhe e cari teologi, per il lavoro che fate, spesso nascosto ma tanto necessario. Spero che il Congresso segni il primo passo di un fecondo cammino comune. Ho saputo che istituzioni accademiche, associazioni teologiche e alcuni di voi singolarmente avete contribuito alle spese di viaggio di altri con meno possibilità. Questo è molto buono! Avanti, insieme! E quando la fede, l’amore tocca le tasche, va bene! [risate tra i partecipanti] Quando si ferma prima, manca qualcosa.

Vorrei anzitutto dirvi che quando penso alla teologia mi viene in mente la luce. Infatti, grazie alla luce le cose emergono dall’oscurità, i volti rivelano i propri contorni, le forme e i colori del mondo finalmente appaiono. La luce è bella perché fa sì che le cose appaiano ma senza mettere in mostra sé stessa. Qualcuno di voi ha visto la luce? Ma vediamo ciò che fa la luce: fa apparire le cose. Adesso, qui, noi ammiriamo questa sala, vediamo i nostri volti, ma non scorgiamo la luce, perché essa è discreta, è gentile, umile e, perciò, rimane invisibile. È gentile la luce. Così è anche la teologia: fa un lavoro nascosto e umile, perché emerga la luce di Cristo e del suo Vangelo. Da questa osservazione deriva per voi una strada: cercare la grazia e restare nella grazia dell’amicizia con Cristo, luce vera venuta in questo mondo. Ogni teologia nasce dall’amicizia con Cristo e dall’amore per i suoi fratelli, le sue sorelle, il suo mondo; questo mondo, drammatico e magnifico insieme, pieno di dolore ma anche di commovente bellezza.

So che in questi giorni lavorerete insieme sul “dove”, il “come” e il “perché” della teologia. Ci domandiamo: teologia, dove sei? Con chi stai andando? Cosa stai facendo per l’umanità? Questi giorni saranno importanti per affrontare questi interrogativi, per chiederci se l’eredità teologica del passato può ancora dire qualcosa alle sfide di oggi e aiutarci a immaginare il futuro. È un cammino che siete chiamati a fare insieme, teologhe e teologi. Mi ricordo di quanto racconta il Secondo Libro dei Re. Durante il restauro del Tempio di Gerusalemme, viene ritrovato un testo; forse è la prima edizione del Deuteronomio, andata perduta. Un sacerdote e alcuni studiosi lo leggono; anche il re lo studia; intuiscono qualcosa, ma non lo capiscono. Allora il re decide di consegnarlo a una donna, Culda, che immediatamente lo comprende e aiuta il gruppo di studiosi – tutti uomini – a intenderlo (2 Re 22,14-20). Ci sono cose che solo le donne intuiscono e la teologia ha bisogno del loro contributo. Una teologia di soli uomini è una teologia a metà. Su questo c’è ancora parecchia strada da fare.

E ora permettetemi di consegnarvi un desiderio e un invito.

Il desiderio è questo: che la teologia aiuti a ripensare il pensiero. Il nostro modo di pensare, come sappiamo, plasma anche i nostri sentimenti, la nostra volontà e le nostre decisioni. A un cuore largo corrispondono un’immaginazione e un pensiero di ampio respiro, mentre un pensiero rattrappito, chiuso e mediocre difficilmente può generare creatività e coraggio. Mi vengono in mente i manuali di teologia, con i quali noi studiavamo. Tutto chiuso, tutto “da museo”, da biblioteca, ma non ti facevano pensare.

La prima cosa da fare, per ripensare il pensiero, è guarire dalla semplificazione. Infatti, la realtà è complessa, le sfide sono variegate, la storia è abitata dalla bellezza e allo stesso tempo ferita dal male, e quando non si riesce o non si vuole reggere il dramma di questa complessità, allora si tende facilmente a semplificare. Ma la semplificazione vuole mutilare la realtà, partorisce pensieri sterili, pensieri univoci, genera polarizzazioni e frammentazioni. E così fanno, ad esempio, le ideologie. L’ideologia è una semplificazione che uccide: uccide la realtà, uccide il pensiero, uccide la comunità. Le ideologie appiattiscono tutto a una sola idea, che poi ripetono in modo ossessivo e strumentale, superficiale, come i pappagalli.

Un antidoto alla semplificazione è segnalato nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium: l’interdisciplinarità e la transdisciplinarità (Proemio, c). Si tratta di far “fermentare” insieme la forma del pensiero teologico con quella degli altri saperi: la filosofia, la letteratura, le arti, la matematica, la fisica, la storia, le scienze giuridiche, politiche ed economiche. Far fermentare i saperi, perché essi sono come i sensi del corpo: ciascuno ha una sua specificità, ma hanno bisogno l’uno dell’altro, secondo quanto dice anche l’Apostolo Paolo: «Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato?» (1 Cor 12,17). Quest’anno celebriamo il 750° anniversario della morte di due grandi teologi: Tommaso d’Aquino e Bonaventura. Tommaso ricorda che non abbiamo un senso solo, ma sensi molteplici e differenti, affinché non ci sfugga la realtà (De Anima, lib. 2, lect. 25). E Bonaventura afferma che nella misura in cui si «crede, spera e ama Gesù Cristo» si «riacquista l’udito e la vista […], l’odorato, […] il gusto e il tatto» (Itinerarium mentis in Deum, IV, 3). Contribuendo a ripensare il pensiero, la teologia ritornerà a brillare come merita, nella Chiesa e nelle culture, aiutando tutti e ciascuno nella ricerca della verità.

Questo è il desiderio. Ora, vorrei lasciarvi un invito: che la teologia sia accessibile a tutti. Da qualche anno, in molte parti del mondo si segnala l’interesse degli adulti per la ripresa della propria formazione, anche accademica. Uomini e donne, soprattutto di mezza età, magari già laureati, desiderano approfondire la fede, vogliono fare un cammino, spesso si iscrivono a una facoltà universitaria. E questo è un fenomeno in crescita, che merita l’interesse della società e della Chiesa. L’età di mezzo è una stagione speciale della vita. È un tempo in cui generalmente si gode di una certa sicurezza professionale e solidità affettiva, ma anche il periodo dove i fallimenti si avvertono con maggiore dolore e sorgono nuove domande mentre si sgretolano i sogni giovanili. In questa fase si può percepire un senso di abbandono e, talvolta, l’anima si blocca. È la crisi della mezza età. E allora si sente la necessità di riprendere una ricerca, magari a tentoni, magari essendo presi per mano. E la teologia è questa compagna di viaggio! Per favore, se qualcuna di queste persone bussa alla porta della teologia, delle scuole di teologia, la trovi aperta. Fate in modo che queste donne e questi uomini trovino nella teologia una casa aperta, un luogo dove poter riprendere un cammino, dove poter cercare, trovare e cercare ancora. Preparatevi a questo. Immaginate cose nuove nei programmi di studio perché la teologia sia accessibile a tutti.

Care sorelle e cari fratelli, mi hanno detto che questo non sarà un convegno classico, dove pochi parlano e gli altri ascoltano – o dormono! –. Ho sentito che tutti sarete messi in condizione di essere ascoltati e di ascoltarvi. Bene! Da tutti possiamo imparare, anche dalle vecchiette, che sono sagge. Chiedo al Dicastero per la Cultura e l’Educazione di farmi conoscere i risultati del vostro lavoro, per il quale già vi ringrazio. Vi benedico di cuore. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Questo lavoro è divertente, ma è difficile!

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04/03/24

Nullità matrimoniale: ove non sia accertata la mala fede è priva di effetti ai fini successori

Alla materia matrimoniale si applica il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, cod.civ., il quale stabilisce “La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto” dovendosi - agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art.128 cod.civ.- presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. 1, ordinanza 17 gennaio 2024, n.1772.

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23/10/23

Nullità ecclesiastica delibazione

Dopo 10 anni dalla sentenza delle sezioni unite la direzione è la medesima per la delibazione, la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ''ordine pubblico italiano '', che osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico per vizio genetico del ''matrimonio-atto''. 

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308.

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30/01/23

DISTURBI DELLA SESSUALITA’ DETERMINATI DA ANORESSIA NERVOSA E BULIMIA NERVOSA NELLA GURISPRUDENZA DELLA ROTA ROMANA

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02/12/22

Disturbo sessuale ipoattivo: profili clinici e giuridici.

Le persone con un basso livello di desiderio sessuale (DSI) sembrano non | provare interesse nei confronti del sesso e in situazioni in cui normalmente si potrebbe provare desiderio, possono arrivare a provare sensazioni negative come irritazione, ansia o disgusto. Possono arrivare ad evitare situazioni che potrebbero metterle nelle condizioni di avere un rapporto sessuale o a ricercale per soddisfare bisogni secondari. Mettono in atto una strategia di repressione della propria carica erotica anche in situazioni sessualmente molto stimolanti. Da un punto di vista intrapsichico, il desiderio e il piacere sessuale rappresentano una minaccia, per cui la soluzione attuata rispetto.ad una situazione angosciante è cercare di non provare desiderio. Sul piano relazionale, un importante ruolo è rivestito dalla paura dell’intimità che può esser temuta tanto da bloccare ogni slancio verso di essa, per cui viene preferita l’assenza di tensione, di angoscia e di vitalità. 

A volte ciò che viene temuto è proprio il successo sentimentale per cui provare desiderio e piacere con un partner amato e stimato è considerato difficile, se non impossibile da sostenere, in quanto significherebbe doversi mettere in gioco profondamente. A volte la preoccupazione per il piacere del partner e l'incapacità di comunicare i propri bisogni conducono la persona ad evitare le sensazioni erotiche al fine di mettersi al riparo dalla frustrazione, così come il ripetersi di esperienze spiacevoli e poco gratificanti può portare a una crescente insofferenza nei confronti del rapporto sessuale.

In diversi casi sono state reperite alterazioni ormonali, quali diminuzione dei livelli di testosterone, associati a desiderio sessuale ipoattivo (DSI). Ma vi sono moltissime condizioni cliniche che possono entrare in gioco. Le cause dello scarso desiderio includono condizioni mediche croniche, farmaci, interventi chirurgici e fattori psicosociali. La perdita del desiderio può essere globale, mancando l’interesse erotico in tutte le situazioni, e può mascherare sottostanti alterazioni psicopatologiche (quali ansia, depressione, fobie, anoressia mentale, ecc.) o altri disturbi sessuali (ad es. parafilie). I soggetti non provano più attrazione per il proprio partner, adducendo le più svariate scuse per evitare l’atto sessuale e, qualora vi siano costretti, provano un senso di repulsione e di contaminazione. Il calo del desiderio si può definire clinicamente significativo, ossia un vero e proprio disturbo solo quando rispecchia determinati criteri ed è indicato come Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo (HSDD) caratterizzato dal persistente o ricorrente carenza di fantasie sessuali e del desiderio di attività sessuale. Il disturbo causa inoltre notevole disagio o difficoltà interpersonali. La diagnosi viene posta se la disfunzione non si manifesta esclusivamente durante il decorso di un altro disturbo (es: Depressione Maggiore) e non è dovuta agli effetti diretti di una sostanza (alcol, sostanze illegali, farmaci) o a condizione medica generale.

Si ha Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo (HSDD) quando il desiderio e le fantasie a sfondo sessuale appaiono assenti o diminuiti grandemente, tenuto conto dell’età e delle abitudini del soggetto. Questo disturbo è più frequente nell’uomo, ma può essere presente anche nella donna. Come nel caso di alcune altre disfunzioni, questo disturbo può persistere per tutta la vita, oppure manifestarsi solo in un certo contesto (es: con l’attuale partner).

A tal proposito il DSM-5 riconosce l’esistenza del Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo maschile (HDDS), definito dalla persistente e ricorrente assenza di pensieri e fantasie sessuali e desiderio sessuale. Per la diagnosi è necessario che i sintomi persistano per almeno sei mesi e causino disagio clinicamente significativo. L’eziologia del disturbo è di tipo multifattoriale. Disfunzioni endocrine, disturbi dell’umore, eventi di vita stressanti, l’età e stili di vita non corretti (es.: abuso di alcool) possono concorrere a determinare l'insorgenza della sintomatologia.

Il Disturbo da Desiderio Sessuale Ipoattivo può essere provocato da una serie di fattori: 

1. organici: rappresentano l’effetto secondario di farmaci (come gli antiipertensivi, gli antidepressivi, anticonvulsivanti, ecc.) e di varie patologie (per es. deficit ormonali, depressione, dipendenza da alcol o da farmaci; stati terminali, ecc.); 
2. psicologici: comprendono fattori legati all’educazione ricevuta, ai modelli di sessualità trasmessi dalla famiglia di origine, a vissuti negativi associati alla sessualità, a eventi traumatici nell’infanzia o nell’adolescenza, a un atteggiamento ambivalente verso la sessualità; 
3. di coppia: includono la noia o la mancanza di interesse e di stimoli all’interno della relazione con la partner abituale, l’inconscio rifiuto del partner, l’elevata conflittualità di coppia, le lotte di potere.

L'inibizione del desiderio è fonte di grande sofferenza per la coppia e può essere motivo di grave patologia relazionale. L'impegno riparativo può diventare faticoso e può condurre al desiderio di rompere la relazione in crisi. Talvolta la virilità è messa alla prova dalla nuova immagine femminile di una donna che spera di trovare il piacere sessuale, ponendo così l’uomo di fronte a maggiori responsabilità, a cui occhi questa donna apparirà temibile ed inibente, insaziabile e difficilmente appagabile, per cui l’unica via d’uscita resterà un'inconscia diminuzione del desiderio sessuale.

I fattori che determinano il disturbo del desiderio ipoattivo, come si è visto, sono complessi, numerosi e di diversa origine; di conseguenza la terapia deve considerare tutti questi aspetti. Per quanto riguarda la causa biologica e organica, spesso non sono evidenziati dai test in laboratorio o dagli esami medici dei disturbi particolari; è quindi bene fare un controllo del livello del testosterone, poiché è l’ormone responsabile dell’insorgenza del desiderio sessuale non solo dell’uomo ma anche della donna. La terapia cognitivo-comportamentale prevede in genere l’analisi delle varie esperienze sessuali traumatiche, il superamento delle insicurezze relative alla propria sessualità, la ristrutturazione delle relazioni familiari disturbate e la ristrutturazione di tutte le convinzioni disfunzionali relative alla propria sessualità. Durante la terapia verranno utilizzate delle strategie ulteriori, come: le tecniche di ristrutturazione cognitiva per la riduzione dell’ansia, la psicoeducazione, che analizza diverse competenze come la conoscenza dell’anatomia sessuale e il suo ciclo di risposta (ovvero le fasi del funzionamento erotico), la comprensione dei fattori psicologici e fisiologici coinvolti nel rapporto sessuale, il miglioramento della consapevolezza del proprio corpo (attraverso l’esplorazione visiva e cinestetica) e l’esame di tutte le credenze e i miti relativi al sesso; l’insegnamento di abilità sessuali, utili a produrre cambiamento e a rinnovare il rapporto di coppia per uscire dal circolo vizioso negativo; la psicoterapia di coppia, per ridurre o alleviare le aree di conflitto (come per esempio conflitti relativi a depressione o disfunzioni sessuali, difficoltà relativa all’eccitazione o al raggiungimento dell’orgasmo.

Quanto alla rilevanza, ai fini della invalidità del consenso matrimoniale, della ipoattività sessuale, deve considerarsi che essa può interessare una volontà simulatoria sotto vari aspetti. Innanzitutto, l'esclusione degli atti coniugali, o più precisamente dello jus ad copulam carnalem, può configurare un’ipotesi di simulazione totale. Si pensi, infatti, ad un coniuge che venga espressamente e direttamente escluso dall'altra parte nella sua condizione sessuale, cioè nel suo essere sessuato: si tratta di quei casi in cui uno o entrambi i contraenti si sposano ma vogliono un contenuto incompatibile con quello coniugale, estraneo ad esso ed esclusivo, che provoca l’ineluttabile esclusione della natura coniugale della cosiddetta unione. È l’ipotesi, ad esempio, di chi contragga matrimonio cercando esclusivamente un rapporto di amicizia platonica, una società professionale o economica, un’apparenza di unione ad effetti puramente sociali o documentali. Tali fattispecie sono riconducibili alla esclusione del dono e dell’accettazione della mascolinità o femminilità come specifiche dimensioni delle persone la cui complementare unità vincola il matrimonio. Si tratta di un’esclusione del vincolo coniugale per il rifiuto della sua indole sessuale e, quindi, della persona dell’altro contraente. 

In secondo luogo, l'esclusione dello jus ad copulam può configurare anche, dopo l’entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1983, un'ipotesi di simulazione per esclusione del bonum coniugum. Parte della dottrina, in proposito, sottolinea che sussiste tale fattispecie quando si rifiuta qualsiasi dovere di solidarietà, di uso e godimento comune dei beni in comunione, ovvero quando si disconosce una reciproca dignità; coniugale, anche in riferimento all’ordinato e morale esercizio della sessualità.

è ormai posizione comunemente accettata quella per cui, nelle ipotesi di incapacità previste dai tre numeri del can. 1095, non sia possibile trattare di semplice vizio del consenso, dal momento che questo risulta essere assente giacché colui che si accinge a prestare tale atto: o difetta gravemente della capacità di compiere quello che viene definito, secondo l’antropologia tomista, un atto umano (e sono questi i casi di incapacità in decernendo); ovvero non sia in grado di assumere l’obbligazione contratta, nei casi di incapacitas in adsumendo. In tali situazioni, quindi, ci si trova di fronte a fattispecie che se, da un lato, portano a dichiarare la nullità del consenso prestato sulla base dei capi di nullità sanciti nel can. 1095, dall’altro conducono anche a sostenere l’assenza dello stesso consenso per diritto naturale, dal momento che, a motivo dell’incapacità per cause di natura psichica, il contraente non pone in essere un atto nullo per il fatto che non può produrre un atto giuridico tale da dare origine al negozio matrimoniale; si arriva così al punto da ravvisare, in questi casi, un vero e proprio defectus consensus.

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15/06/22

Cassazione: delibabilità della sentenza di nullità ecclesiastica anche in caso di convivenza ultratriennale. Attendendo il giudizio di rinvio della Corte di Appello

La Corte di Cassazione, Sez. I, con Ordinanza n. 17910 del 01.06.2022, ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Firenze, la quale - sulla base del principio della convivenza ultratriennale - aveva negato la delibazione di una sentenza di nullità ecclesiastica per incapacità della moglie di procreare, tenuta dolosamente nascosta dalla donna all'uomo.

Gli Ermellini hanno infatti affermato che la convivenza ultratriennale come coniugi, pur costituendo ostacolo di ordine pubblico, non osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica nel caso in cui l'ipotesi di nullità sia presente anche nell’ordinamento italiano, senza termini di decadenza o possibilità di sanatoria. 

Nel caso in esame, il Tribunale ecclesiastico aveva pronunciato la nullità per una fattispecie coincidente con la previsione di cui all’art. 122 cc., ossia l'errore essenziale sulle qualità personali, per il quale non è previsto il termine dei tre anni di convivenza ma il diverso termine di un anno dalla scoperta dell'errore.

Si attende ora l'esito del giudizio di rinvio. 

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10/06/22

Sexual addiction.

La sexual addiction può essere definita per via di un comportamento sessuale eccessivo e discontrollato in grado di provocare disagio soggettivo, danno sociale e lavorativo, conseguenze legali ed economiche.

Le ipotesi eziologiche più accreditate sulla sexual addiction comprendono teorie che considerano la dipendenza come un costrutto psicopatologico descrivibile in termini bio-psico-sociali. Dal punto di vista neurobiologico, alcuni studi hanno evidenziato che lesioni prefrontali e lesioni bilaterali dei lobi temporali sono associate a ipersessualità e a disinibizione comportamentale. Studi neurochimici hanno invece evidenziato durante la fase di orgasmo un'attività dell'area cerebrale attivata anche nel "rush" da eroina. Un'altra teoria invece prende in considerazione un'alterazione endocrina, con conseguente anomalia nel metabolismo degli androgeni e un ridotto controllo inibitorio sull'attività sessuale e sull'aggressività. Le teorie cognitivo-comportamentali attribuiscono un ruolo a comportamenti problematici o patologici nella famiglia d'origine dei dipendenti sessuali, in cui si ritrovano spesso atteggiamenti ambivalenti circa la sessualità, disattenzione e trascuratezza dei bisogni del bambino, abusi e/o violenza sessuale. Il trauma infantile, vuoi abuso psicologico, sessuale, fisico, maltrattamento o incuria, può determinare nella vittima una serie di sentimenti che alterano le relazioni intime e le funzioni interpersonali. Teorie psicolanalitiche mettono invece al centro della dipendenza sessuale fattori psico-evolutivi e affettivi quali la relazione madre-bambino. Una madre seduttiva o disattenta ai bisogni del bambino o con una personalità narcisistica che utilizza il bambino per i propri bisogni per le proprie emozioni può danneggiarne le funzioni interne di regolazione dell’Io e del Super-Io, alterando i processi di individuazione e di separazione e frustrandone i bisogni primari.

Quanto alle conseguenze, queste possono essere innanzitutto psicologiche. Le condizioni frequentemente associate allo sviluppo della dipendenza, ansia e depressione con scarsa autostima e senso di colpa, possono associarsi a perdita dell’interesse per altre attività e a riduzione e/o perdita del piacere per attività diverse dal sesso.

Tra le conseguenze fisiche si registra un aumento della mortalità per significativo rischio di contrarre infezioni sessualmente trasmesse, sviluppare disfunzioni sessuali (eiaculazione precoce o ritardata, anorgasmia), contrarre gravidanze indesiderate e/o a rischio, sviluppare lesioni degli organi genitali, aumento dei disturbi del sonno, irritabilità e stress psico-fisico.

Le conseguenze sociali invece riguardano essenzialmente le problematiche familiari (negligenza, trascuratezza nei confronti degli obblighi familiari, mancanza di comunicazione e di capacità di ascolto), le problematiche di coppia (incapacità di tenere fede ai propri impegni, rapporti extra-coniugali), difficoltà nelle relazioni interpersonali, isolamento emotivo e ritiro sociale.

Le conseguenze economiche invece sono collegate alle spese che riguardano direttamente il sesso e i rituali sessuali e/o le perdite economiche per problematiche lavorative. Queste ultime comprendono le difficoltà relazionali con colleghi, perdita d’interesse per l’attività lavorativa, riduzione dell’attenzione e dell’acuità mentale, della concentrazione e difficoltà a tenere fede ai propri obblighi lavorativi.

Dal punto di vista legale poi nei soggetti con comportamenti sessuali compulsivi si rileva un’elevata percentuale di reati a sfondo sessuale.

Nel campo delle cause di nullità matrimoniale e quindi del diritto canonico, la dipendenza sessuale può essere rilevante ai fini del can. 1095, 2°: la mancanza di discrezione di giudizio comporta infatti una non piena avvertenza con la quale il soggetto comprende l’oggetto matrimoniale e gli obblighi che ne derivano e una invalidità del deliberato consenso che è chiamato ad esprimere a fronte a fronte di un progetto esistenziale che lo impegna per la vita intera. Può essere anche rilevante ai fini del can. 1095, 3°, in quanto il soggetto può anche essere consapevole dei propri problemi sessuali e relazionali, comprendere pienamente l’oggetto matrimoniale ed essere sinceramente disposto a convolare a nozze con un partner liberamente scelto, tuttavia il matrimonio potrebbe essere invalido per l’incapacità da parte del soggetto dipendente di adempiere gli obblighi matrimoniali da dare e ricevere reciprocamente, tra cui l’obbligo di stabilire una relazione interpersonale tesa a realizzare il bonum coniugum e l’obbligo della fedeltà. Anche per quanto riguarda l’obbligo della procreazione e del sano allevamento della prole, si può sostenere che l’esercizio di una sessualità promiscua, disordinata e polimorfa, volta alla mera soddisfazione del piacere, è in evidente contrasto con i compiti riproduttivi ed educativi della coppia.


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20/05/22

Alcolismo e sessualità.

Tra le forme di dipendenza più note e che hanno segnato la vita dell'uomo fin dall'antichità vi è quella dall'alcool. La dottrina psichiatrica distingue tra intossicazione acuta da alcool (di carattere solitamente transitorio) e intossicazione cronica da alcool, tendenzialmente permanente e idonea a generare dipendenza sia fisica che psichica. In tale ultimo caso la dipendenza si manifesta come un progressivo deterioramento della personalità attraverso una serie di disturbi che prima ancora che palesarsi a livello psichico-intellettivo intaccano la vita di relazione, rendendo progressivamente evanescenti gli interessi professionali, coniugali, familiari e del soggetto. L'assunzione prolungata di alcool finisce anche per svolgere un'azione inibitoria sulla funzione sessuale, giungendo - nei casi più gravi - a produrre effetti inabilitanti.

Dal punto di vista canonico, l'alcolismo viene inquadrato entro il perimetro della previsione di cui al can. 1095, 3°, dal momento che la personalità dell'alcolista, per effetto della prolungata assunzione di alcool, subisce un progressivo deterioramento che finisce per compromettere la capacità del soggetto di adempiere alle obbligazioni essenziali della vita coniugale, tra le quali quelle attinenti al bonum coniugum, di cui la sessualità è elemento costitutivo. La possibilità di riconoscere efficacia invalidante del consenso matrimoniale alla dipendenza da alcool (solo ove tale disturbo si concreti in un deterioramento della personalità con alterazione delle funzioni psichiche) viene rimarcata dalla coram Stankiewicz del 26 giugno 1997, che riconosce l'incapacitas ad onera dell'attore a causa della sua marcata dipendenza dall'alcool, che lo aveva reso abitualmente infedele nei confronti della moglie a tal punto che questa rifiutava le intimità sessuali per paura di contrarre malattie.

La dichiarazione di nullità del matrimonio per incapacità consensuale ex can. 1095, 3° è subordinata all'accertamento che l'alcolismo cronico abbia effettivamente intaccato la personalità del nubente già al tempo del consenso nuziale. La coram Caberletti del 3 febbraio 2005 risponde infatti negativamente al dubbio concordato, in quanto dalla perizia effettuata in Rota era emersa l'assenza dei criteri clinici per affermare l'esistenza di una vera dipendenza alcolica già presente prima delle nozze ed era stato evidenziato come la causa dell'alcolismo dell'uomo andava piuttosto rintracciata nel comportamento assunto dalla donna nel corso della convivenza coniugale.

La giurisprudenza rotale si è occupata dell'alcolismo anche con riferimento all'impedimento di impotentia, evidenziando come talvolta cause esterne quali lo stato ebrietatis impediscono la volontarietà dell'atto coniugale, intesa come libera donazione di sé stesso all'altro. 

L'elaborazione giurisprudenziale sul tema dell'alcolismo correlato alla sessualità dimostra la costante attenzione dei giudici rotali verso una sempre maggiore comprensione del fenomeno e dei suoi risvolti in ambito matrimoniale. Il progresso della scienza psichiatrica ha certamente favorito l'emersione di aspetti clinici prima trascurati che impongono una verifica scrupolosa dei connotati specifici che la intossicazione alcolica assume nel singolo caso considerato. La circostanza che la dipendenza alcolica è a volte concausa di incapacità, o comunque si interseca con caratteristiche personologiche problematiche, ha spinto prudenzialmente la giurisprudenza a non assolutizzare i criteri elaborati per inquadrare il grado di intossicazione alcolica presente nel nubente al momento delle nozze, partendo dalla fondamentale premessa che l'accertamento di uno stato di alcolismo di per sé non è indice certo di incapacità del soggetto, ma richiede di essere confermato attraverso oggettivi riscontri biografici. In tale contesto ciò che rileva non è soltanto la condizione psico-fisica del nubente affetto da alcolismo — certamente imprescindibile nella valutazione del caso — ma anche e soprattutto la realtà coniugale valutata nella sua globalità e suoi aspetti essenziali.

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